Qua puo' scaricare i nostri bandi di gare, avvisi e concorsi vari.
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART.159 DEL DLGS. 30 APRILE 1992 N.285.
AL SEGUENTE LINK E' POSSIBILE CONSULTARE IL TESTO DELL'AVVISO
allegato "A" all'avviso
allegato "B" all'avviso
Schema di convenzione
AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO RIFUGIO ESCURSIONISTICO "LA VALLETTA" - APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO N. 40 - REG. GEN. N. 146 - IN DATA 31/03/2010 BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE - SCADENZA LUNEDI' 12 APRILE 2010 ORE 12.00
AL SEGUENTE LINK E' POSSIBILE CONSULTARE IL BANDO DI GARA, IL CAPITOLATO SPECIALE E IL FAC-SIMILE DI DOMANDA LinkClick.aspx
AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU EDIFICI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE AL FINE DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO N. 38 - REG. GEN. N. 134 - IN DATA 26/03/2010
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE GIOVEDI' 15 APRILE 2010 ORE 12.00
COMUNE DI SIGILLO
Provincia di Perugia
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI - UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
BANDO DI GARA PER COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE SU ALCUNI IMMOBILI COMUNALI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 22 febbraio 2010, con la quale sono stati dettati gli indirizzi per la realizzazione di un sistema di impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile situati su alcuni edifici di proprietà comunale e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 4 marzo 2010 con la quale si è stabilito di concedere in diritto di superficie il tetto di alcuni edifici comunali ai fini della realizzazione di detto sistema;
Visto il vigente regolamento dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12 maggio 2008 che all'art. 54 prevede, per la costituzione di diritti reali su immobili di proprietà comunale, l'applicazione della procedura aperta denominata "asta pubblica";
Vista la propria determinazione n. ……. del …03.2010, con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico;
RENDE NOTO
ARTICOLO 1.
Il Comune di Sigillo intende procedere alla concessione della costituzione del diritto di superficie per la durata di venti anni, con la possibilità di concedere una sola proroga del contratto per altri cinque anni, sugli immobili di proprietà comunale di seguito elencati :
Numero progressivo immobile Struttura Pubblica Tipo di diritto Dati Catastali Superficie mq. circa
1 Scuola media di Sigillo Superficie Foglio particella ( parte relativa alla copertura dell'edificio) 301,04
2 Palazzetto dello Sport Superficie Foglio n. particella n. ( parte relativa alla copertura dell'edificio) 1024,92
3 Magazzino Comunale Superficie Foglio particella ( parte relativa alla copertura dell'edificio ) 377,04
4 Mattatoio comunale Superficie Foglio particella ( parte relativa alla copertura dell'edificio) 439,92
5 Cimitero Civico Superficie Foglio particella ( parte relativa all' alla copertura dell'edificio) 419,76
6 Centro di volo libero - Superficie Foglio particella(parte relativa alla copertura dell'edificio) 303,16
7 Parcheggi coperti situati davanti e retro al Palazzetto Comunale e davanti al Centro di volo libero Superficie 670 mq 168 mq
al fine della installazione di una serie di sistemi fotovoltaici che permettano di generare, in una modalità eco - compatibile e rinnovabile, energia elettrica.
Per la realizzazione delle coperture parcheggi pubblici situati fronte e retro al Palazzetto dello Sport e davanti al Centro di Volo Libero rispettivamente per 670 metri quadri e 168 metri quadri, la commissione di gara esprimerà la valutazione in merito alla soluzione di arredo urbano proposta dal concorrente fermo restando che le strutture di copertura dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
- altezza minima del tetto 3 metri;
- altezza massima del tetto 3,8 metri;
- resistenza carichi neve 130 Kg/m2 (periodo 50 anni);
- resistenza carichi vento 28 m/s (periodo 50 anni);
- resistenza sismica: secondo eurocodice 8 azioni sismiche;
ARTICOLO 2
La gara avrà luogo alle ORE 12,00 DEL GIORNO 16 APRILE 2010, presso la Sede comunale, alla presenza della Commissione di gara presieduta dal sottoscritto Responsabile. La seduta di gara è pubblica ed in particolare saranno ammessi a presenziare alla gara gli interessati, anche a mezzo di delegati.
ARTICOLO 3
L'affidamento verrà effettuato a mezzo di procedura "aperta" di pubblico incanto, con aggiudicazione all'offerente il prezzo più alto per la concessione del diritto di superficie sul canone riferito all'insieme complessivo degli immobili elencati all'art. 1.
Per quanto concerne la realizzazione delle coperture delle aree di parcheggio, la Commissione potrà esprimere anche una valutazione sulla validità della proposta di arredo avanzata dai partecipanti; in ogni caso l'aggiudicazione avviene in base all'offerta economica come di seguito descritta all'articolo 4; ma l'aggiudicatario si impegnerà a fornire altre soluzioni di arredo per le coperture dei parcheggi qualora quella presentata in gara, fermo restando i requisiti tecnici di resistenza agli agenti atmosferici, non fosse gradita alla amministrazione.
Il presente bando per tutto quanto in esso non previsto è integrato con la procedura prevista dal R.D. 23/5/1924 n. 827 per le offerte con schede segrete.
ARTICOLO 4
La base d'asta dell'offerta è pari ad Euro 28.000,00 (Euro ventottomila / 00) annuali per ciascuno dei 20 anni della durata del contratto. Tale somma è il corrispettivo per il godimento in diritto di superficie sugli immobili elencati all'articolo 1 del presente bando.
Saranno ammesse solo offerte in aumento con un rialzo minimo di Euro 2.000,00 (Euro duemila /00) sul predetto importo.
In caso di parità tra due offerte verrà esperita una seconda gara, mediante offerte segrete, a seguito della quale l'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economica più alta.
Si procederà alla concessione del diritto di superficie ed alla stipula del relativo contratto anche in presenza di una sola offerta valida.
ARTICOLO 5
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati nell'art. 34 del d.lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti nel presente bando di gara. E' fatto divieto di partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora l'impresa partecipi alla procedura medesima in associazione o consorzio. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 Codice Civile.
ARTICOLO 6
I partecipanti alla gara dovranno consegnare a mano al protocollo generale di questo Comune o far pervenire per posta raccomandata, a mano o per agenzia di recapito autorizzata, improrogabilmente entro le ORE 12,00 DEL GIORNO 15 APRILE 2010, un plico integro, chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi di chiusura, contenente l'intestazione del concorrente mittente e la dicitura:"OFFERTA PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU IMMOBILI DEL COMUNE DI SIGILLO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI".
Il termine sopra indicato è perentorio e pertanto non verranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi ragione, risulteranno pervenuti oltre l'ora e la data di scadenza stabilita.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste,a loro volta INTEGRE E SIGILLATE con cera lacca, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del concorrente mittente e la dicitura come di seguito :
Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Busta B - OFFERTA ECONOMICA
Busta A : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il concorrente dichiari quanto di seguito:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);
c) di non avere avuta pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; di non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (la dichiarazione deve riguardare sentenze o decreti emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la dichiarazione deve essere resa anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale);
d) di non avere ricevuto l'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g) di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale;
h) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n°68/1999, se l'impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15, o, in alternativa per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti di non aver effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ovvero di aver ottemperato alle disposizioni di cui alla legge 68 del 1999;
n) di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
o) che l'impresa è iscritta presso la Camera di commercio per un settore di attività compatibile con la realizzazione di impianti fotovoltaici, con indicazione della data e del numero di iscrizione. In caso di società dovranno essere indicati i nominativi e data di nascita dei titolari, dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dei soci accomandatari e dei settori di attività dell'impresa (la presente dichiarazione può essere omessa solo se sostituita da originale del certificato camerale ovvero da una sua copia resa conforme dal legale rappresentante dell'impresa mediante apposizione in calce della dicitura " copia conforme all'originale" con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore);
p) di autorizzazione al trattamento dati personali e di conoscenza delle finalità del trattamento stesso.
q) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa partecipante alla presente gara ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
r) dichiarazione di aver preso visione del bando di gara e del capitolato speciale di gara e di accettarli integralmente e senza condizioni;
s) solo per le cooperative e consorzi di cooperative
di essere regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della Cooperazione specificando il numero di iscrizione.
t) limitatamente ai consorzi
l'indicazione del consorziato per il quale il consorzio concorre. Ai consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara: in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato.
2 Per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria:
o dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa relativo agli ultimi tre esercizi finanziari;
o dichiarazione indicante l'importo relativo alla realizzazione di impianti simili a quello oggetto di gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari.
(Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte a pena di esclusione dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione e la documentazione richiesta deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura).
3 certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. ( Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione e la documentazione richiesta deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE )
4. Cauzione provvisoria. Unitamente alla documentazione richiesta andrà presentata una cauzione provvisoria di Euro 11.200,00 (Euro undicimiladuecento /00), pari al 2% del canone posto a base d'asta (Euro 28.000,00 all'anno moltiplicati per i venti anni della durata del contratto di diritto di superficie).
Il versamento di un importo inferiore a titolo di cauzione determina l'automatica esclusione dalla gara. La cauzione può essere costituita nel modo seguente:
a) mediante versamento in contanti presso il Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana - Agenzia di Sigillo;
b) ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia prestata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della amministrazione comunale. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
5. Attestato, obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, di sopralluogo e presa visione degli edifici ed aree di proprietà comunale interessati dagli interventi rilasciato dall'ufficio tecnico comunale almeno tre giorni prima della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al bando di gara.
Busta B : OFFERTA ECONOMICA
Tale busta, sigillata con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l'intestazione dell'impresa e la dicitura "BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA". La busta dovrà contenere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa contenente l'importo che il concorrente dichiara di voler offrire quale corrispettivo annuo per ciascuno dei venti anni della durata della concessione del diritto di superficie sugli immobili. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune di Sigillo. Nel caso in cui l'offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta economica, pena esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.
ARTICOLO 7
Saranno poste a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali per la costituzione dei diritti di superficie nonché il pagamento e l'onere di ogni imposta connessa e conseguente l'acquisto, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
ARTICOLO 8
Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Giuseppe Pietrelli Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Sigillo.
ARTICOLO 9
I dati raccolti in base alla presente gara saranno trattati ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.196/03 esclusivamente nell'ambito e per le finalità della selezione e della gestione dei successivi rapporti contrattuali.
ARTICOLO 10
L'aggiudicatario provvisorio riceverà comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e sarà invitato, a presentare entro dieci giorni dalla predetta nota, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti solo dichiarati in sede di gara.
Successivamente all'aggiudicazione definitiva entro 60 giorni il concorrente sarà invitato alla stipula del contratto di costituzione del diritto di superficie.
ARTICOLO 11
Il costo della concessione offerto in sede di gara dovrà essere versato per la prima annualità per intero entro il 31 ottobre 2010; per le successive 19 annualità in due rate semestrali anticipate entro il giorno 10 dei mesi di gennaio e luglio.
Al momento della stipula del contratto costitutivo del diritto di superficie il concessionario provvederà a versare unicamente il rimborso forfettario delle spese tecniche e di procedimento anticipate dal Comune e previste dall'articolo 8 del Capitolato Speciale allegato al presente bando.
ARTICOLO 12
Saranno escluse le offerte per persone da nominare, quelle che giungessero in ritardo, non sigillate, incomplete nella formulazione delle dichiarazioni ed attestazioni richieste, o comunque non redatte secondo quanto indicato nel presente bando.
ARTICOLO 13
Tutta la documentazione relativa agli immobili ed al presente bando è consultabile presso l'Ufficio Tecnico - Area Lavori Pubblici del Comune di Sigillo nei giorni di apertura al pubblico.
Per ulteriori notizie è possibile telefonare ai numeri 075/9178714 e 9178719.
Il presente bando ed il seguente capitolato speciale sono consultabili sul sito internet www.comune.sigillo.pg.it;
Sigillo, lì 26 MARZO 2010.
IL RESPONSABILE
Geom. Giuseppe Pietrelli
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1
La costituzione del diritto di superficie su detti immobili (individuati ai numeri 3 e 4 del bando di gara articolo 1) riguarderà il rifacimento della copertura (tetto) comprendente la sostituzione e lo smaltimento dell'attuale manto realizzato in eternit (contenente amianto) il tutto ai sensi dell'art. 952 del codice civile, che permette al comune di costituire in favore del privato un diritto di sostituzione della copertura (tetto di detti immobili) con costruzione di un nuovo manto di copertura costituito da tetti fotovoltaici del quale, ed esclusivamente del quale, il privato acquisterà la proprietà per la durata di anni 20 (venti) con possibilità di proroga di ulteriori anni 5 (cinque), fermo restando il diritto di proprietà del comune di Sigillo sul resto degli edifici e delle relative particelle.
Il canone da corrispondere per la durata della proroga sarà pari all'ultimo corrispettivo annuale versato, già rivalutato, diminuito del 30%.
Nel caso di esercizio della proroga dovrà essere stipulato un nuovo contratto per atto pubblico.
Art. 2
La costituzione del diritto di superficie conterrà il diritto di accesso al luogo per effettuarne la gestione e costruzione, che deve essere effettuato in maniera da non impedire la prosecuzione degli utilizzi attuali degli immobili, se non in maniera limitata e concordata con gli uffici comunali.
Art. 3
Il diritto di superficie, come esplicitato nel bando di gara, è costituito in favore del soggetto imprenditoriale in maniera esclusivamente finalizzata al diritto realizzare, secondo la progettazione effettuata dalla medesima impresa, e conseguentemente alla realizzazione gestire impianti fotovoltaici.
In particolare il soggetto individuato, a fronte del pagamento del corrispettivo per l'acquisto del diritto di superficie, acquisirà il diritto di realizzare sui tetti o coperture degli edifici e sulle aree di parcheggio individuate dal bando di gara impianti fotovoltaici in grado di generare in una modalità ecocompatibile e rinnovabile energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici sono quindi finalizzati esclusivamente alla produzione di energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (il cosiddetto Decreto Bersani - "Conto Energia"; d'ora in avanti, il Decreto) e delle relative delibere attuative emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Cioè: a) impianti non integrati, ovvero impianti con moduli ubicati al suolo, o con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 del Decreto 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; b) impianti parzialmente integrati, nei quali moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2 del Decreto citato, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione ; c) impianti con integrazione architettonica, nei quali i moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3 del Decreto citato, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione).
Articolo 4
Il canone annuale per il godimento del diritto di superficie sarà rivalutato annualmente secondo il tasso d'inflazione dei beni di consumo accertato annualmente dall'Istat in misura pari al 100% di esso.
Articolo 5
Tutti i costi di progettazione e realizzazione dei sistemi fotovoltaici da installare saranno a cura della Ditta concessionaria; è a cura della ditta concessionaria la presentazione dei progetti necessaria all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni edilizie. Il Comune di Sigillo, da parte sua, metterà a disposizione le aree suddette sulle quali verranno realizzati i sistemi fotovoltaici.
Articolo 6
Alla scadenza del contratto che istituisce il diritto di superficie, compresa la sua eventuale proroga di cinque anni previa stipula del relativo atto pubblico integrativo, il Comune di Sigillo acquisirà la proprietà dei sistemi fotovoltaici installati senza dover corrispondere alla ditta concessionaria alcun onere economico aggiuntivo.
Qualora l'Ente non intenda, alla fine del periodo di vigenza contrattuale, compresa l'eventuale proroga, acquisire la proprietà degli impianti, l'aggiudicatario superficiario si assume l'obbligo di sostenere l'onere economico delle spese di smantellamento degli impianti stessi.
Articolo 7
Il corrispettivo per l'utilizzo delle coperture degli immobili di proprietà comunale per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, ammonta globalmente ad euro ....... quali risultanti dall'offerta in aumento presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria ed interessa una estensione complessiva di 2.865,84 mq.
Articolo 8
Il concessionario alla stipulazione del contratto verserà una somma forfettaria di Euro 3.000,00 (tremila / 00), quale risarcimento e rimborso delle spese tecniche sostenute dall'Amministrazione per il frazionamento delle aree interessate dagli interventi, delle spese di procedimento, dei disagi che deriveranno agli immobili ed ai servizi ivi svolti dalla realizzazione dei tetti suddetti e quale rimborso della diminuzione di valore e di utilità degli immobili stessi per i prossimi 20 (venti) anni.
Articolo 9
In caso di inadempimento del concessionario consistente nel ritardo nel pagamento di una sola rata si applica la risoluzione del contratto con clausola risolutiva espressa a favore del Comune di Sigillo. In tal caso a titolo di penale per l'inadempimento contrattuale gli impianti passano anticipatamente in proprietà al Comune di Sigillo in applicazione anticipata dell'art. 6 del presente capitolato.
Per tutti gli altri inadempimenti contrattuali è fissata una penale pari ad Euro 15.000,00 (Euro quindicimila /00).
Articolo 10
Il superficiario è obbligato a gestire direttamente l'impianto ed il diritto di superficie non può essere ceduto a terzi né direttamente né separatamente fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o di ramo d'azienda e di affitto di azienda o di ramo di azienda.
Sigillo, lì 26 MARZO 2010.
IL RESPONSABILE
Geom. Giuseppe Pietrelli