DECRETO ATTUATIVO DEL MEF CONTENENTE LA NORMATIVA SUI RIMBORSI DEI RISPARMIATORI DANNEGGIATI DALLE BANCHE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE LO SCORSO 11 GIUGNO IL DECRETO ATTUATIVO DEL MEF CONTENENTE LA NORMATIVA SUI RIMBORSI DEI RISPARMIATORI DANNEGGIATI DALLE BANCHE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

La legge del 30 dicembre 2018 n.145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 — 2021 ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR); sono stati stanziati in totale 1.575 miliardi di euro, cioè 525 milioni di Euro per ogni anno del triennio 2019 -2021. Il Fondo indennizzerà i risparmiatori (persone fisiche, piccoli imprenditori e microimprese) che sono in possesso di titoli azionari o obbligazionari subordinati danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Anche il decreto crescita 2019 decreto legge n. 34/2019 contiene la normativa sui rimborsi, ma la vera novità è ora dettagliata nel decreto attuativo del Mef, pubblicato in Gazzetta. Ufficiale lo scorso 11/06/2019:

Dal 1° luglio la Consap ha istituito una piattaforma on line “il Portale informativo del FIR (Fondo indennizzo Risparmiatori)” accessibile all’indirizzo https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, dove sarà possibile visualizzare in modo facilmente fruibile tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa, nonché procedere alla compilazione delle domande di indennizzo seguendo le procedure richieste ed allegando la documentazione necessaria.

Il decreto attuativo del Mef chiarisce che l’indennizzo seguirà un doppio binario:

– il rimborso automatico sarà riservato solamente ai possessori di azioni e obbligazioni subordinate che dimostrano di avere avuto un reddito lordo ai fini IRPEF nell’anno 2018 inferiore ai 35 mila euro o di avere un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro, elevabile a 200 mila se la Commissione Europea darà il suo assenso.

– per tutti gli altri risparmiatori è previsto un rimborso semi-automatico, ovvero dovranno presentare una domanda ad una Commissione tecnica di esperti creata ad hoc, allegando tutte le prove di avere subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del TUF.

Per coloro che sono in possesso di azioni l’indennizzo sarà pari al massimo al 30% del costo di acquisto delle azioni con un limite massino di 100 mila euro per risparmiatore; per coloro che possiedono obbligazioni subordinate la percentuale sale al 95% del costo di acquisto sempre entro il limite massimo di 100 mila per risparmiatore.

Importante: Le domande potranno essere presentate a partire dalla data che verrà stabilita nelle prossime settimane da un apposito decreto ministeriale! 

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